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Multa per velocità oltre limite tra 41 e 60 km/h

Art. 142 del Codice della Strada. Sanzione da 543 € a 2.170 €. Senza sconto del 30%, perché è prevista la sospensione della patente. Comporta la decurtazione di 6 punti. Calcola qui sotto l'importo esatto in base alle tue date.

Importo
543 € - 2.170 €
+⅓ tra le 22:00 e le 7:00
Entro 5 giorni
543 €
senza sconto (art. 202 c.3)
Punti patente
6
x2 per neopatentati
Sospensione patente
1 mese - 3 mesi
Dopo 60 giorni
1.085 €
+10% ogni semestre

Calcola l'importo esatto

Velocità oltre limite tra 41 e 60 km/h
Articolo142 📖
Punti
6
Sospensione
1-3 mesi
Arresto
-
Natura
Amministrativa
Entro 5 giorni
-
-
Ultimo giorno: -
Entro 60 giorni
-
-
Ultimo giorno: -
Dovuto oggi
-
-
Punti rimasti
-
-
Semestri maturati
+10% dal semestre in corso dopo il 60° giorno (art. 27 L. 689/81); alcune amministrazioni conteggiano solo i semestri compiuti
Spese accertamento
-
Validità
Notificata entro -
Ricorso Giudice della Pace
Fino al -
Costo:
Ricorso Prefetto
Fino al -
Costo: Gratuito
Importo semestri
-
(1° Semestre)
-
-
Prescrizione
Nel -

Domande frequenti

Quanto costa la multa per velocità oltre limite tra 41 e 60 km/h?

La sanzione va da 543 € a 2.170 € (art. 142 del Codice della Strada). Pagando entro 60 giorni dalla notifica si versa il minimo: 543 €, oltre alle spese di accertamento e notifica.

Posso pagare con lo sconto del 30%?

No. Per questa violazione è prevista la sospensione della patente (o la confisca), quindi la riduzione del 30% non si applica (art. 202 c.3 CdS): entro 5 giorni si paga comunque il minimo edittale.

Quanti punti della patente si perdono?

La violazione comporta la decurtazione di 6 punti dalla patente (raddoppiati per i neopatentati nei primi 3 anni).

Cosa succede se non pago entro 60 giorni?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'importo dovuto diventa la metà del massimo edittale: 1.085 €, maggiorato del 10% per ogni semestre di ritardo (art. 27 L. 689/81), oltre alle spese.

È prevista la sospensione della patente?

Sì, da 1 mese a 3 mesi.

Entro quando posso fare ricorso?

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica (gratuito); quello al Giudice di Pace entro 30 giorni (con contributo unificato da 43 €). Il ricorso sospende i termini di pagamento.

Altre multe correlate

Riferimenti dei vari articoli: art. 202 C.d.S. (−30% entro 5 gg e misura ridotta entro 60 gg); art. 27 L. 689/1981 (+10% per semestre dopo 60 gg). Le spese di accertamento non sono soggette a percentuale e si sommano a valle. Prescrizione: in 5 anni dalla data di violazione. Art. 201 C.d.S. (notifica entro 90 gg). Ricorsi: art. 203 C.d.S. (Prefetto, 60 gg); art. 204-bis C.d.S. (Giudice di Pace, 30 gg, contributo unificato a scaglioni).